1. È istituito il «Festival nazionale itinerante della pasta italiana», di seguito denominato «Festival», quale momento di valorizzazione, tutela e diffusione della cultura e della tradizione culinaria italiana della pasta e dei suoi condimenti.
2. Il Festival, oltre alla tutela e alla valorizzazione della tradizione culinaria italiana legata al consumo, alla produzione e alla commercializzazione della pasta italiana, ha lo scopo di istituire una vetrina mondiale utile alla promozione dei prodotti italiani e del made in Italy di settore.
3. Il Festival si celebra ogni anno in località e in regioni diverse, di intesa tra i Ministeri interessati.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il regolamento di attuazione della legge medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento